LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 17
 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
6Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020