LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/08/2014
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo di Medea.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".
4. Nelle more dell'applicazione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 ter e dall' articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, a titolo di anticipazione delle risorse finanziarie per l'anno in corso, una quota corrispondente al 70 per cento degli importi concessi nell'anno 2013.
5. Le risorse finanziarie iscritte sul bilancio regionale per l'esercizio 2014 per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 41/1996 sono destinate a garantire la prosecuzione della sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili inseriti nelle programmazioni provinciali 2011-2013.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova un contributo straordinario di 490.000 euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, interessato dai lavori di adeguamento sismico.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto preliminare;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento.
8. La concessione del contributo di cui al comma 6 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 490.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4841 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda per i servizi alla persona "Ardito Desio" di Palmanova per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 1 milione di euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti A. Culot, finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto preliminare;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento.
12. La concessione del contributo di cui al comma 10 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 37/1995 e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4854 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gorizia per il completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale "A. Culot" per anziani non autosufficienti".
14. Nell'ambito della collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, promuove iniziative per il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo nei settori sanitario e sociale sul territorio regionale, attivando strumenti che favoriscano il coordinamento delle rispettive attività.
15. Ai fini di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle pubbliche amministrazioni finanziamenti per l'acquisto di beni necessari al miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo, e per le spese connesse alla gestione di tali beni.
16. Le iniziative di cui al comma 14 e le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15 sono definite, previo decreto del direttore centrale competente, mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione-Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e la pubblica amministrazione interessata.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4834 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo nei settori sanitario e sociale".
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4858 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali".
21. A fronte della necessità di supportare gli enti locali che, nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, rendono disponibili strutture da destinare in via provvisoria all'accoglienza nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per effettuare attività integrative, mediante il coinvolgimento del privato sociale (preferibilmente soggetti gestori di progetti SPRAR), finalizzate principalmente a contrastare le criticità derivanti dalle misure di accoglienza.
22. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 21 è presentata dagli enti locali alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.
23. L'approvazione e la quantificazione dei singoli finanziamenti è definita con successiva deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle qualità progettuali e del numero di persone destinatarie degli interventi.
24. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 6380 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi agli enti locali a copertura delle spese per l'attuazione di interventi integrativi nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati".
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell'immobile o titolari di diritti reali.
28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29.
29. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi.
29 bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.
30. La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.
31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall' articolo 59 della legge regionale 14/2002 , così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi.
32. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 29; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.
33.  
( ABROGATO )
34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".
35.
Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 dopo le parole << diritto minorile >> sono inserite le seguenti: << e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) >>.

(5)
36. In sostituzione del requisito della situazione economica complessiva per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, i richiedenti devono essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), rispettivamente non superiori a 40.000 euro e a 20.000 euro.
37. Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi l'intero nucleo familiare, vale l'ordinario sistema di certificazione dei predetti indicatori.
38. Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza, si valuta solo il rispetto del limite posto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
39. Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica in misura non superiore al predetto limite costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda.
40. Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura non superiore al predetto limite costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda e al suo valore, in via inversamente proporzionale, è attribuito un numero di punti, per la formulazione della graduatoria, che nella sua misura massima non può essere inferiore al doppio di quello più elevato previsto dal bando di concorso per le altre condizioni da valutare.
41. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il parametro della situazione economica complessiva è sostituito dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
42. Il canone di locazione viene biennalmente determinato dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), in base al minore tra il valore catastale e quello di mercato dell'alloggio e all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente al biennio di riferimento del canone stesso, nel modo seguente:
a) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia inferiore a 10.000 euro, il canone annuo viene determinato, anche sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio, in misura non superiore al 10 per cento dell'Indicatore stesso, con facoltà per le ATER di prevedere comunque un canone minimo da applicare;
b) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia compreso tra il limite di cui alla lettera a) e quello per la revoca dell'assegnazione, il canone annuo viene determinato in misura non superiore al 9 per cento del valore dell'alloggio, da graduarsi in funzione del valore del medesimo Indicatore;
c) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia superiore al limite massimo di cui alla lettera b), il canone annuo viene determinato in misura superiore al 9 per cento del valore dell'alloggio.
43. Il canone di locazione viene determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'alloggio nei confronti degli utenti che non provvedano entro novanta giorni dalla richiesta delle ATER a trasmettere valida attestazione degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente ovvero apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).
44. Le ATER possono maggiorare in misura non superiore al 10 per cento il canone di locazione, come determinato ai sensi del comma 42, in ipotesi di alloggi che presentano condizioni di efficienza energetica particolarmente elevate comunque non inferiori a quelle corrispondenti alla classe D) del vigente sistema di classificazione degli edifici.
45. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il riferimento agli utenti di cui all' articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 6/2003 , è sostituito con il riferimento agli utenti di cui al comma 42, lettera a).
46. Ferme restando le condizioni di revoca dell'assegnazione già previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 6/2003 , le ATER dispongono in ogni caso la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui per quattro anni consecutivi l'utente possieda anche alternativamente, l'Indicatore della Situazione Economica o l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), oppure di anziani, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio di ciascuno.
47. Gli eventuali procedimenti di revoca dell'assegnazione per superamento dei limiti di situazione economica complessiva non conclusi, ai sensi della previgente normativa, con il rilascio dell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere eventualmente rinnovati ai sensi del comma 46.
48. Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni consecutivi, l'utente non produca valida attestazione degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013 .
49. Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni consecutivi l'utente divenuto proprietario o nudo proprietario di altro diverso alloggio ovunque ubicato, non dichiarato inagibile, ne mantenga la titolarità. Sono fatte salve anche per l'edilizia sovvenzionata le esclusioni previste dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 .
50. Le norme di cui al comma 36 sino al comma 40 si applicano ai procedimenti di assegnazione per i quali la pubblicazione dei bandi di concorso intervenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.
51. Per i bandi di concorso pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per la formulazione delle relative graduatorie e loro aggiornamenti, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
52. Le norme di cui al comma 41 sino al comma 45 si applicano per la determinazione dei canoni decorrenti dall'1 gennaio 2016. E' in facoltà dell'Amministrazione regionale procedere con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, alla modifica delle percentuali di computo e del valore degli Indicatori di cui al comma 42 anche prima della predetta decorrenza, qualora dovessero sussistere ragioni di compatibilità rispetto all'evoluzione del contesto socio economico.
53. Con cadenza non inferiore al biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore e parere vincolante della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, possono essere aggiornati i limiti dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, nonché delle percentuali di computo dei canoni di locazione, come disposti dalla presente legge.
54. Decorso il termine dei quarantacinque giorni indicati ai commi 52 e 53, i decreti del Presidente della Regione sono emanati anche in mancanza del parere della Commissione consiliare competente.
55. E' in facoltà delle ATER attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Al fine della progressiva omogeneizzazione delle procedure tra le ATER del sistema regionale, nonché al fine di garantire il raggiungimento del piano di convergenza, le ATER adottano un sistema informatico unitario sulla base di un protocollo che, tenendo conto dei servizi già forniti da INSIEL SpA, assicuri la piena ed effettiva integrazione tra i sistemi e le banche dati a oggi in uso.
56. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata sono esercitate dalla Regione tramite le ATER, al bilancio delle quali fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle ATER.
57. Il disposto di cui al comma 56 si applica anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
58.
Con l'entrata in vigore dei commi da 35 a 58, nonché con le relative decorrenze, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le medesime.

59. L'Amministrazione regionale autorizza le ATER a concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale. I costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario.
60. La Regione è autorizzata alla sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e nell'ambito degli interventi previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 6/2003 .
61. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene mediante procedura a evidenza pubblica a cura della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed è subordinata all'impegno da parte della società di gestione del fondo immobiliare a:
a) intervenire sulla base delle scelte individuate dalla Regione nelle politiche abitative;
b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, anche a destinazione diversa da quella residenziale, al fine di contenere il consumo di territorio;
d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
62. Ai fini di garantire una adeguata promozione sul territorio la Regione può promuovere una raccolta di manifestazioni di interesse verso i soggetti pubblici titolari di iniziative idonee allo sviluppo di interventi di social housing.
63. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
64. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali".
65. Il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), restituisce al bilancio della Regione, entro il termine del 31 dicembre 2014, le risorse allo stesso anticipate e destinate al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e dell' articolo 28, comma 13, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
66. Ai fini del comma 65, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 4, comma 63, della legge regionale 22/2010 si considerano al netto di quelle impiegate per le finalità di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
67.
Dopo il comma 60 quater dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 è inserito il seguente:
<<60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39.>>.

68. Fermo restando quanto previsto all' articolo 81 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, determinati e liquidati, alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, anche solo per quota capitale, per un periodo non superiore a due anni, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento:
a) articoli 85, 88, 89 e 90 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 , concernente: <<Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>>);
c) articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
69. Nei casi previsti al comma 68, l'agevolazione calcolata sulla base del piano di ammortamento originario continua a essere riconosciuta alle scadenze e per gli importi originariamente stabiliti, anche durante il periodo di sospensione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e senza la necessità di procedere alla conferma del contributo.
70. In caso di revoca dell'incentivo, non è dovuta la restituzione delle quote di agevolazione percepite durante il periodo di sospensione.
72. La Regione è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla concessione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) del trattamento di cui all' articolo 22 della legge regionale 11/2009 .
73. La disposizione di cui al comma 72 trova applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi entro il 31 dicembre 2012.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) per il sostegno al reddito dei collaboratori a progetto pluricommittenti".
75. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 74 all'INPS, su richiesta da parte dell'Istituto medesimo che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento di cui al comma 72 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 22/2014
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 22/2014
3Parole sostituite al comma 31 da art. 4, comma 100, L. R. 27/2014
4Parole soppresse al comma 32 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2015
5Comma 35 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
6Comma 36 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
7Comma 37 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
8Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
9Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
10Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
11Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
12Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
13Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
14Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
15Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
16Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
17Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
18Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
19Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
20Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
21Comma 51 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
22Comma 52 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
23Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
24Comma 54 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
25Comma 55 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
26Comma 56 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
27Comma 57 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
28Comma 58 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
29Comma 59 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
30Comma 31 bis aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 14/2016
31Comma 33 abrogato da art. 10, comma 6, lettera c), L. R. 14/2016
32Parole aggiunte al comma 29 da art. 5, comma 11, L. R. 24/2016
33Parole aggiunte al comma 26 da art. 60, comma 1, L. R. 29/2017
34Parole sostituite al comma 28 da art. 5, comma 4, L. R. 37/2017
35Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
36Parole sostituite al comma 27 da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
37Parole soppresse al comma 29 da art. 4, comma 11, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38Comma 29 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39Parole sostituite al comma 30 da art. 4, comma 11, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40Comma 31 sostituito da art. 4, comma 11, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.