LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/2014
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 11
  (Sostituzione dell' articolo 24 della legge regionale 5/2003 )
1.
L' articolo 24 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Forma e contenuti)
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.>>.