LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/2014
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 5
  (Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 5/2003 )
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.>>.