LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/2014
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall' articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).>>.