LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO VI
 MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 22
  (Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011 )
1.
Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.>>.

2.
Il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.>>.

3.
I commi 8 e 9 dell' articolo 33 della legge regionale 3/2011 sono abrogati.

4.
Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è aggiunto il seguente periodo: << Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale. >>.

Art. 23
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all' articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.>>.

2.
Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.>>.