LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO III
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 12
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.
2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.
2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.>>.

2. In sede di prima applicazione, le procedure disciplinate dall' articolo 4 della legge regionale 12/2008 , avviate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alla disciplina di cui ai all'articolo 4, commi 2 ter e 2 quater, della legge regionale 12/2008 , come inseriti dal comma 1. I Comuni adottano i regolamenti di cui all' articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 12/2008 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1.
Al comma 16 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole: << sono inviati all'Amministrazione regionale. >> sono inserite le seguenti: << Entro i successivi sessanta giorni >>.

2.
Al comma 18 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole: << sentita la struttura regionale competente, >> sono inserite le seguenti: << che si esprime >> e dopo le parole << deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, >> sono inserite le seguenti: << entro i successivi trenta giorni >>.

Art. 14
  (Modifiche alla legge regionale 16/2009 )
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole << di cui agli articoli 6 e 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6 >>.

2.
Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è aggiunta la seguente:
<<c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.>>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole << e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari >> sono soppresse.

4.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole << e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari >> sono soppresse.

5.
Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente periodo: << Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato. >>.

6.
Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.>>.

7.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole << Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3 >>.

8.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2009 le parole << e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari >> sono soppresse.

9.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.>>.

10.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
 (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007 , sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
b) realizzazione di infrastrutture;
c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 , attuativa dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 , per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ).>>.