LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 31
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)
1.
Al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << opera di viabilità diversa >> sono sostituite dalle seguenti: << opere di viabilità diverse >>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole << finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina >> sono inserite le seguenti: << al valore di cessione individuato >>.

5.
Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2013 è inserito il seguente:
<<16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.>>.

6. Il Comune di Paularo (UD) è autorizzato a utilizzare il contributo annuo ventennale di 25.000 euro concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000 , per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di Palazzo Calice anche per l'acquisto di terreni adiacenti e confinanti.
7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012 , per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell' articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012 , anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.
In relazione al disposto di cui al comma 9, alla unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: << anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto >>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2573 (Modifica al programma di viabilità 2009/2013), alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, finalizzato alla realizzazione di "Opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin" in Comune di Chiusaforte, per la realizzazione di "Interventi per il miglioramento e adeguamento funzionale della viabilità locale a servizio del sistema turistico nei capoluoghi e in Val Raccolana nei Comuni di Chiusaforte e Resiutta". La Comunità Montana beneficiaria presenta domanda di conferma del contributo al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del progetto preliminare delle nuove opere da realizzare. Il decreto di concessione definisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi dell' articolo 68 della legge regionale 14/2002 .
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall' articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012 , e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000 , rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Villa Santina con i decreti n. 4448/CULT del 23 novembre 2007 e n. 4536/CULT del 4 dicembre 2008 per il "Restauro dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina - terzo lotto" e, rispettivamente, per il "Sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina: acquisto di parte di edificio adibito a magazzino-deposito e suo recupero e riuso per finalità culturali - quarto lotto", destinandoli alla "Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado". Il Comune beneficiario presenta domanda di conferma di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riassuntiva dei lavori. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014
3Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014