LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 25
  (Deroga all'applicazione dell' articolo 32 della legge regionale 7/2000 )
1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito con l' articolo 32 della legge regionale 7/2000 non si applica, qualora l'ente stabilisca di realizzare l'opera attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità di cui agli articoli 160 bis e 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In tal caso è ammessa sia la costituzione del diritto reale di superficie quanto l'alienazione del bene sul quale intervenire.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i contributi pluriennali concessi agli enti locali per la realizzazione dei lavori pubblici possono essere utilizzati anche a copertura parziale degli oneri per canoni di locazione finanziaria o leasing operativo a fronte di operazioni di partenariato con enti pubblici o privati, purché l'utilizzo pubblico permanga per la durata minima di trenta anni.