LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 33
 (Gestione del territorio)
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009 , alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività connesse alla concessione dei contributi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 39/2009 , convertito con modificazioni, dalla legge 77/2009 - fondi statali".
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 5 e 6 per complessivi 120.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 3425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 249 ( Legge regionale 21/2007 , articolo 31, comma 7 e comma 8 - trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relative ad assegnazioni statali, reiscrizioni di avanzo derivante da assegnazioni statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014