LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 82
1. All' articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.>>;

b)
dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 4 della legge regionale 31/2005 , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.