LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2013
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 7
1. All' articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola << categoria >> è sostituita dalla seguente: << qualifica >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.>>;

d)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale comporta la preposizione ad un'area quale unità organizzativa di livello direzionale, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nelle Direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, aventi particolare complessità organizzativa e funzionale. Il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali può attribuire al vicedirettore centrale ulteriori funzioni in aggiunta a quelle correlate alla preposizione all'area.>>;

e)
al secondo periodo del comma 4 la parola << rinnovabile >> è sostituita dalle seguenti: << non rinnovabile >>;

f)
al comma 4 bis le parole << lettere b) e c) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b) e c) >>;

g)
il comma 4 ter è abrogato;

h)
il comma 4 quater è abrogato;

i)
il primo periodo del comma 4 quinquies è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui all' articolo 47, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996 , come sostituito dal comma 1, lettera d), gli incarichi di vicedirettore centrale, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza.