LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2013
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 7/1988 )
1.
L' articolo 23 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 
1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007 , può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.>>.