LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2013
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 1
  (Sostituzione dell' articolo 21 della legge regionale 7/1988 )
1.
L' articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 
1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.
2. La preposizione è unitaria per ciascuna Direzione centrale, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.
4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.>>.