LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
1.
Al comma 34 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << 3907 emanata >> sono sostituite dalle seguenti: << 3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate >>.

2.
Il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.>>.

3.
Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 35, della legge regionale 14/2012 , come sostituito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Trasferimenti agli enti locali per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica - cofinanziamento regionale ".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con le somme previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, il funzionamento della Commissione tecnica istituita ai sensi dell' articolo 5, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nonché i percorsi formativi diretti a liberi professionisti e dipendenti delle Amministrazioni locali per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 5.210 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3624 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi statali".
6.
Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 3.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi regionali >>.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell' articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012 , vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.
8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
9.
Al comma 81 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole << entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre 2013 >>.

10.  
( ABROGATO )
11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.
11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:
a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;
b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;
c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;
d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;
e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;
f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.
(3)
11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari ad 80.000 euro.
11 quater. Le domande di finanziamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie, danno atto della condivisione con Rete Ferroviaria Italiana degli interventi proposti e della correlata messa a disposizione delle aree e delle parti degli immobili interessate e sono corredate della descrizione dell'intervento da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera.
11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo per far fronte all'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all' articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle opere pubbliche realizzate, anche attraverso la delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nell'ipotesi in cui la risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore si possa raggiungere attraverso il predetto istituto e nel quadro economico dell'opera non sussista la necessaria capienza finanziaria.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all' articolo 240 del decreto legislativo 163/2006 - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici".
15.
I commi 56 e 56 bis dell' articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:
<<56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai Comuni alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma di interesse regionale sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare.>>.

16. I programmi di cui all' articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
17.
I commi 32 e 33 dell' articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono sostituiti dai seguenti:
<<32. Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
33. Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).>>.

18. I programmi di cui all' articolo 4, comma 31, della legge regionale 14/2012 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
19. All' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 18 dopo le parole << legge regionale 33/2002 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per le finalità di cui al comma 17 >>;

b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Per l'anno 2013 le istanze di cui al comma 20 sono presentate entro il 30 settembre 2013.>>.

20.  
( ABROGATO )
(1)
21.  
( ABROGATO )
(7)
22.  
( ABROGATO )
(8)
23.  
( ABROGATO )
(9)
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;
c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);
e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;
f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);
g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.
28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha durata fino al collaudo funzionale dell’intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.
29.  
( ABROGATO )
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 13/2014
2Comma 11 sostituito da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 20/2015
3Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
4Comma 11 ter aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
5Comma 11 quater aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
6Comma 11 quinquies aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
7Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
8Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
9Comma 23 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
10Comma 24 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
11Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
12Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
13Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
14Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
15Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
16Parole aggiunte al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
17Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
18Parole sostituite al comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2018
19Parole sostituite al comma 11 quater da art. 70, comma 1, L. R. 6/2019
20Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 14, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Comma 10 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 14/2002.