LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell' articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 710.302.615,67 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e nel bilancio per l'anno 2013, in applicazione dell' articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2012, nell'importo di 828.065.964,58 euro, con una differenza in aumento di 117.763.348,91 euro, di cui 57.349.158,23 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto il "Fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario", finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dal mancato esercizio dell'opzione di erogazione delle somme oggetto dei contratti di mutuo stipulati dalla Regione con Cassa depositi e prestiti SpA in base alle autorizzazioni di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 .
5. Con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti di mutuo, la Giunta regionale, valutati il fabbisogno di cassa e gli equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione l'impiego del Fondo.