LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)
1.
Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << lavoratori socialmente utili >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) >>.

2.
Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo le parole << lavoratori socialmente utili >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012 >>.

3.  
( ABROGATO )
(1)
5.  
( ABROGATO )
(2)
6.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza sociale), le parole << secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata >>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 4, comma 9, lettera l), L. R. 12/2014
2Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 27/2017
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.