LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 4
 (Consultazione)
1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.
2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.