LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1.
Al comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << prioritariamente alle Province che hanno impegnato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le risorse assegnate per le finalità di cui ai commi 16 e 18 >> sono soppresse.

2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), comprende per l'anno 2014 anche la copertura delle spese, fino alla concorrenza di 300.000 euro, per l'attivazione di servizi trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi del successivo articolo 38, comma 4, della medesima legge regionale 23/2007 , che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << non superiore all'1,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore all'1 per cento >>;

b)
le parole << nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, >> sono sostituite dalle seguenti: << nel limite massimo dell'1 per cento, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, >>;

c)
al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. >>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 , connesso alla predisposizione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) per i bacini idrografici regionali della Laguna di Marano e Grado e dei torrenti Slizza e Levante.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8.
Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ", la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), rivaluta la propria pianificazione alla luce della determinazione della rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti e del CSS - Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell' articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni), nel rispetto del principio di autosufficienza della dotazione impiantistica regionale e, comunque, nell'ottica della progressiva riduzione dell'incenerimento di rifiuti sul territorio regionale. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti industriali che non abbiano come fine primario quello del trattamento e incenerimento dei rifiuti, per le quali venga presentata istanza dopo l'entrata in vigore della presente legge, è disposto esclusivamente in applicazione delle previsioni pianificatorie regionali da adottarsi in attuazione del presente comma.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), al comma 51 del medesimo articolo 4 le parole << , entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse.

11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. All' articolo 19 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.>>;

b)
i commi 2 e 3 sono abrogati.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell' articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università istanza volta a ottenere la devoluzione dei contributi concessi, finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina al valore di cessione individuato in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 26 giugno 2007 tra Comunità Montana della Carnia, Comune di Forni di Sopra, Società Cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.
18.
Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), le parole << Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati >> sono sostituite dalle seguenti: << Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati >>.

19. All' articolo 4 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << al 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2016 >>;

b)
al comma 43 le parole << al 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2016 >>.

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1Parole aggiunte al comma 16 da art. 31, comma 4, L. R. 13/2014
2Comma 16 bis aggiunto da art. 31, comma 5, L. R. 13/2014
3Con riferimento al comma 17 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera b), L. R. 20/2015
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
8Parole sostituite alla lettera b) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
9Comma 11 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/2015