LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, a titolo gratuito, la proprietà dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, ubicati a Udine in via Colugna n. 48 e n. 50, di seguito specificati e identificati catastalmente:
a) Foglio n. 71 mappale n. 111 - ex Centro antitubercolare;
b) Foglio n. 71 mappale n. 152 - ex uffici amministrativi ASS 4;
c) Foglio n. 71 mappale n. 30 - terreno di pertinenza di mq 705;
d) Foglio n. 71 mappale n. 113 - sedime autorimessa di mq 30;
e) Foglio n. 71 mappale n. 161 - terreno di pertinenza edifici di mq 362;
f) Foglio n. 71 mappale n. 162 - terreno di pertinenza edifici di mq 306;
g) Foglio n. 71 mappale n. 163 - terreno di pertinenza edifici di mq 114.
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
4. Gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni consultive e di monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario, sociale e sociosanitario che operano a supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni.
5. Con il decreto di cui al comma 4 il direttore centrale può determinare un gettone di presenza per i professionisti, partecipanti ai lavori degli organismi collegiali, che non sono in servizio presso il Servizio sanitario o presso gli enti locali, di importo non superiore a quanto previsto per gli altri organismi operanti presso la Direzione centrale. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese vive. I suddetti oneri fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.
7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, ad ogni altro corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria e ai Vigili del Fuoco che non godono di copertura INAIL, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 ter. I soggetti, per i quali i commi 7 e 7 bis prevedono l'esenzione dal pagamento del ticket, sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso.
8.
Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << per la durata di tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << per la durata di quattro anni >>.

9. Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello distrettuale, le Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse disponibili nei loro bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di cui all'articolo 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN), integrato dall’Accordo integrativo regionali (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269, ai fini del miglioramento e dell'estensione della continuità assistenziale.
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 189/2012 , formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale , in attuazione ACN dell’8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014
3Parole soppresse al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 20/2015
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 20/2015
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 8, comma 28, L. R. 20/2015
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 17, L. R. 33/2015
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 57, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 7 ter aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.