LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1.
I commi 8, 8 bis e 11 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

2.
I commi da 17 a 32 dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono abrogati.

3. Ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), la dotazione del Fondo è incrementata con le disponibilità resesi libere per effetto delle abrogazioni previste ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
5.
Il comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7.
I commi 63 bis e 63 ter dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono abrogati.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , come modificato dall' articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002 , relative ai campionati 2013-2014, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2014; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 14 marzo 2014, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18.
Al comma 74 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" >> sono sostituite dalle seguenti: << a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

19.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2011 le parole << secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 875/2007 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

20.
Il comma 23 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:
<<23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

21.
Il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:
<<14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

22.
Il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), è sostituito dal seguente:
<<41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

23.
Al comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 le parole << secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

24. All' articolo 2 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
<<14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009 , e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.
14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione.>>;

b)
al comma 15 le parole << di cui al comma 12 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi 12 e 14 bis >>.

25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.
26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
28. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 26 è presentata al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 27 e dall'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
29. I finanziamenti di cui al comma 26 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati alle imprese di trasformazione, commercializzazione, promozione e certificazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.
34. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:
a) dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 ;
b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti.
(3)
35. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare gli importi già assegnati dal bilancio regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la copertura delle spese che saranno sostenute nel periodo di transizione dalla programmazione 2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020, nonché a copertura del saldo di partecipazione nazionale al Programma 5A di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e di cui al regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento.
40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
44. All' articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56, dopo le parole << valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari >>, è aggiunta la seguente: << anche >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
45. Per le finalità previste dal comma 57 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 , come sostituito dal comma 44, lettera b), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. Per le finalità previste dal comma 57 ter dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 , come modificato dal comma 44, lettera c), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 con riferimento al capitolo 9192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
47.
Il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

48. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
 (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 31/2008 , nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:
a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;
c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.
5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.
7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);
b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;
c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:
a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;
b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.
12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 , e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.>>;

b)
al comma 10 dell'articolo 14 le parole << 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 per cento >> e le parole << 25 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>.

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 2 ter, comma 6, della legge regionale 28/2002 , come inserito dal comma 48 fanno carico, nella misura del 50 per cento ciascuno, ai bilanci dei Consorzi di bonifica soggetti a fusione.
50.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

51.
Dopo l' articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell' articolo 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell' articolo 1, comma 26, della legge regionale 5/2013 al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per lo svolgimento delle attività istituzionali ai sensi dell' articolo 17, della legge regionale 3/1999 , comprese le spese per il funzionamento a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 5/2013 , secondo le condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
57. Il termine di avvio dei lavori fissati a valere sugli interventi finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 , ancorché scaduto, è fissato all'1 gennaio 2015.
58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
67.
Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è aggiunto il seguente: << I finanziamenti a condizioni agevolate hanno durata massima pari a venti anni nel caso in cui siano attivati per iniziative di investimento in strutture ricettive alberghiere nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente, come definite nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. >>.

68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.
69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262/Pres (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 , nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato - Regolamento generale di esenzione per categoria).
71. I finanziamenti sono, altresì, concessi per interventi di rafforzamento finanziario e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263/Pres (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - Legge finanziaria 2007).
72.  
( ABROGATO )
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 6 della legge regionale 43/1988 , come sostituito dal comma 72, lettera a), fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 , (Disciplina organica del turismo), rispettivamente con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 9 giugno 2008, n. 1622 (Concessione contributo al Consorzio Boschi Carnici per il completamento del Centro Servizi dell'Albergo diffuso ed Ospitalità S.P.A. e Centro Benessere l° lotto), e con decreto 15 novembre 2010, n. 2251 (Concessione contributo al Consorzio Boschi, Carnici - Azienda speciale consorziale con sede a Tolmezzo, per il completamento del Centro Servizi - II° lotto - ad Ovaro), per il completamento del Centro Servizi dell'albergo di Ovaro i cui lavori sono stati ultimati, ancorché non realizzati per lotti funzionali.
75.  
( ABROGATO )
(7)
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
2Parole aggiunte al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
3Lettera c) del comma 34 sostituita da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 73, L. R. 15/2014
5Con riferimento al comma 36 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
6Parole sostituite al comma 53 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2015
7Comma 75 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
8Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2016
9Parole sostituite al comma 52 da art. 92, comma 1, L. R. 21/2016
10Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 19, L. R. 37/2017
11Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
12Comma 72 abrogato da art. 53, comma 1, lettera t), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
13Lettera b) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14Lettera c) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 7, L. R. 25/2018