LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
il comma 5 dell'articolo 31 è abrogato;

e)
al comma 6 dell'articolo 31 dopo le parole << Le quote >>sono inserite le seguenti: << dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario >> e dopo le parole << residui perenti >> sono inserite le seguenti: << nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a) >>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.>>;

g)
al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole << chiusura d'esercizio. >> è inserito il seguente periodo: << Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro. >>;

h)
al comma 4 bis dell'articolo 51 dopo le parole << chiusura d'esercizio. >> è inserito il seguente periodo: << Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro. >>.

3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011.
4.
I commi da 25 a 29 dell' articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5. In deroga all' articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 , la quota di 934.066,90 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
6. In deroga all' articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 , la quota di 66.804,68 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
7.
AI secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), le parole << erogato in misura superiore agli emolumenti >> sono sostituite dalle seguenti: << liquidato in misura superiore al 30 per cento degli emolumenti >>.

8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968 , come modificato dal comma 7, si applica ai compensi che maturano a decorrere dall'1 gennaio 2014.
9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980 e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale può, nel rispetto del limite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto e dei limiti di cui agli articoli 4 e 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , svolgere la propria attività, senza soluzione di continuità e previa sottoscrizione di un patto aggiunto al contratto di lavoro, anche presso altro gruppo consiliare o presso altri uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Presidenti di Commissione o di altri organi consiliari, a fronte di specifica richiesta correlata a una individuazione di natura fiduciaria e previo consenso del gruppo consiliare o dell'ufficio di segreteria di provenienza e del lavoratore.
9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.
10. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 , la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.>>;

b)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 è inserito il seguente:
<<1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.>>.

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, L. R. 27/2014
2Comma 9 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.