LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO VI
 OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 68
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.
Art. 69
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.
(1)
2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.
3. Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 70
 (Riesame dei risultati dello scrutinio)
1. Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:
a) acquisisce la busta contenente le schede valide;
b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.
2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.
3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.
Art. 71
 (Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 72
 (Pubblicazione e comunicazione dei risultati)
1. Il sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.
Art. 73
 (Surrogazioni e supplenze)
1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.