LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.
3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 2
 (Composizione e presidenza dei consigli comunali)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.
Note:
1Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 4/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 4/2019
Art. 3
 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.
Art. 4
 (Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco)
1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3 bis. Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi di cui al comma 3.
3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2019
2Parole sostituite al comma 3 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 5
 (Termini per lo svolgimento delle elezioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 5 bis
 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall' articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015
2Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
3Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020
Art. 6
 (Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l' articolo 5 della legge regionale 28/2007 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 5/2022
2Articolo sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 7
 (Elettorato attivo)
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).
Art. 8
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996 .
Art. 9
 (Requisiti della candidatura)
1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).
Art. 10
 (Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)
1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.