LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 81
  (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Stampa delle schede di votazione)
1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.
2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.