LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 70
 (Riesame dei risultati dello scrutinio)
1. Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:
a) acquisisce la busta contenente le schede valide;
b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.
2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.
3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.