LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 69
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.
(1)
2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.
3. Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024