LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 67
 (Verbale dell'ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.