LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 5
 (Termini per lo svolgimento delle elezioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.