LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 46
 (Durata della votazione)
1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021