LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 4
 (Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco)
1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3 bis. Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi di cui al comma 3.
3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2019
2Parole sostituite al comma 3 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, L. R. 1/2024