LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 38
 (Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.