LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 37
 (Stampa delle schede di votazione)
1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.