LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 34
 (Esame delle candidature ed esclusioni)
1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.