LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 28
 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
h)   ( ABROGATA )
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022