LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 27
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione della lista;
c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.