LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 26
 (Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.
2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.
3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.