LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 24
 (Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti)
1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.
2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.
3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.