LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 23
 (Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.