LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 15
 (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, è proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.
6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2024