LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 108
 (Ricorsi e diritto di accesso)
1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.