LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 103
1. All' articolo 63 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e del seggio speciale >>;

b)
alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: << Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa. >>.