LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 102
1.
La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.