LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 1
 (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).
2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.
3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2024