LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 25
  (Modifiche alla legge regionale 23/2012 )
1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo della legge le parole << e norme sull'associazionismo >> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole << le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale >>;

c)
il capo V (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) è abrogato;

d)
al comma 1 dell'articolo 34 le parole << in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di volontariato e di promozione sociale >> e le parole << e della Conferenza regionale dell'associazionismo >> sono soppresse;

e)
gli articoli 35, 36 e 37 sono abrogati;

f)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 38 è abrogata;

g)
al comma 1 dell'articolo 39 le parole << Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale >>;

h)
dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.>>.