LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 24
1. All' articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità >>;

b)
al comma 1 le parole << soggetti diversamente abili >> sono sostituite dalle seguenti: << persone con disabilità >>;

c)
al comma 2 le parole << soggetti disabili >> sono sostituite dalle seguenti: << persone con disabilità >>;

d)
al comma 3 la parola << maggio >> è sostituita dalla seguente: << gennaio >>.

2.
In relazione alla modifica dell' articolo 18, comma 1, della legge regionale 8/2003 , prevista dal comma 1, lettera b), alle unità di bilancio 5.1.1.1088 e 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione dei capitoli 6041 e 6158 le parole << soggetti diversamente abili >> sono sostituite dalle seguenti: << persone con disabilità >>.