LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 23
 (Disposizioni in materia di impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.
3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall' articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall' articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.
5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 122, L. R. 23/2013
2Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 6/2014