LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 11/2013 )
1. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:
<<1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.
1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.>>;

b)
la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:
<<g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;>>;

c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)
il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 , l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.>>;

f)
dopo il comma 4 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In via di prima applicazione, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.>>.

(1)
2.
In relazione alla modifica dell' articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013 , prevista dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: << Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole nonché la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico >>.

3.
In relazione alla sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 11/2013 , prevista al comma 1, lettera c), all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 la parola << contributi >> è sostituita dalle seguenti: << assegnazioni finanziarie >> e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: << , nonché per interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili facenti parte del patrimonio della Prima guerra mondiale e destinati all'esposizione museale >>.

4. In relazione alla sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 11/2013 prevista al comma 1, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni:
Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
5.3.2.50535996-40.000-100.000-100.000
10.5.2.11769683+40.000+100.000+100.000


5.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 11/2013 , come sostituito dal comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione " Incentivi per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace ".

6. All'onere complessivo di 240.000 euro per gli anni dal 2013 al 2015 suddiviso in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, previsto dal comma 5, si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilanciocapitoloImporto in euro/anno 2013Importo in euro/anno 2014Importo in euro/anno 2015
10.1.1.11639850-5.000-5.000-5.000
10.1.1.11639851-5.000-5.000-5.000
10.4.1.11701490-10.000-30.000-30.000
10.4.1.11701526-5.000--
10.4.1.11701535-5.000-5.000-5.000
11.3.1.1180490-5.000-20.000-20.000
11.3.1.11801210-5.000-25.000-25.000
11.3.1.11801491--10.000-10.000


7. Per le finalità previste dall' articolo 1, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 11/2013.