LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 11
1.
Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole << la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con le modalità indicate all' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda e la nomina fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all' articolo 5 della legge regionale 32/2002 >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, >>.