LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12

Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.07 - Fonti energetiche

Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013 )
1. All' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 33 è sostituito dal seguente:
<<33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all' articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.>>;

b)
i commi da 34 a 40 sono abrogati;

c)
al comma 41 le parole << maggior gettito >> sono sostituite dalle seguenti: << gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14 >>;

d)
i commi 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:
<<44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.>>;

e)
dopo il comma 45 è inserito il seguente:
<<45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all' articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.>>.

2.
I commi da 2 a 11 dell' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.